associazione ARTES

Artes  Statuto

STATUTO

 

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi della L.266/91 in PRATO l'Associazione di volontariato denominata ARTES

Art. 2 - Finalità

L'associazione, apolitica ed aconfessionale, ha per scopo quello di promuovere ed incentivare la cultura musicale attraverso l’organizzazione di concerti, corsi, conferenze, pubblicazioni.

L'associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro.

Art. 3 Attività di volontariato

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti rese esclusivamente per fini di solidarietà.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute, se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 4 Soci

Sono soci dell'organizzazione tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante socio deve accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

  • Dimissioni volontarie.
  • Per non aver effettuato il versamento della quota associativa.
  • Per morte.
  • Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali stabilite dall'Assemblea.

Art. 6 Quota sociale

La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. E' annuale e non frazionabile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

Art. 7 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • Quote associative e contributive dei soci.
  • Contributi dei privati
  • Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti.
  • Contributi di organismi internazionali.
  • Donazioni e lasciti testamentari.
  • Rimborsi derivanti da convenzioni.
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginale.
  • Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi possono essere depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma congiunta del Presidente e del Segretario.

Ari 8 Organi

Sono orga Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci.

- Consiglio Direttivo.

- Presidente.

- Segretario.

- Tesoriere.

Art. 9 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all'organizzazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata – con qualsiasi mezzo attestante l’avvenuto ricevimento dell’avviso di convocazione - dallo stesso almeno una volta all'anno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ogni socio potrà presentare un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 16 e 17.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere i membri dei Consiglio Direttivo.

- Eleggere il Presidente.

- Approvare:

  • il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo.
  • il bilancio preventivo e consuntivo.
  • approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.
  • stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un numero massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente

I compiti del Consiglio sono:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione.

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali.

- Determinare il programma di attività in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.

- Nominare il Segretario e il Tesoriere.

- Accogliere o respingere le domande presentate da nuovi soci.

Perché le deliberazioni del Consiglio abbiano valore è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i soci Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 12 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha il compito di:

- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci.

- Provvedere al disbrigo della corrispondenza.

- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

E’ responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di:

- Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dei Consiglio Direttivo.

Art. 13 bis

Le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona

Art. 14 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di sei mesi e sono tacitamente riconfermate.

Art. 15 Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. L’esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 16 Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno tre soci. Le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata di 2/3 dei soci.

Art. 17 Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Art. 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia


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